(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 66
                        del 22 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  3 aprile 1995, n. 25 «Norme per la
concessione  di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e
                          gas o similari».
    1. Il comma 8 dell'Art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n.
25  recante:  «Norme  per  la concessione di contributi regionali per
l'utilizzazione  del  metano  e gas G.P.L. o similari», e' sostituito
dal seguente:
    «8.  Il  concessionario, a conclusione dell'intervento, trasmette
alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato
di  collaudo  o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i
rapporti   tra   concedente   e   concessionario,   ai   fini   della
rideterminazione del contributo definitivo».
    2.  Il  comma 8 dell'Art. 12 della legge regionale 3 aprile 1995,
n. 25, e' sostituito dal seguente:
    «8. Al fine della semplifcazione delle procedure e per facilitare
le  operazioni di collaudo, anche in caso di concessione, i lavori di
realizzazione  degli  impianti  vanno  condotti e contabilizzati, per
quanto  compatibile,  secondo  le  disposizioni vigenti in materia di
lavori pubblici».