(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 66 del 22 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 «Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas o similari». 1. Il comma 8 dell'Art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 recante: «Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari», e' sostituito dal seguente: «8. Il concessionario, a conclusione dell'intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivo». 2. Il comma 8 dell'Art. 12 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25, e' sostituito dal seguente: «8. Al fine della semplifcazione delle procedure e per facilitare le operazioni di collaudo, anche in caso di concessione, i lavori di realizzazione degli impianti vanno condotti e contabilizzati, per quanto compatibile, secondo le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici».